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REGOLAMENTO DELLE SEZIONI DI RAZZA

Articolo 1
Le "sezioni di razza" fanno parte integrante del del Club Italiano del Molosso-C.I.M., nell'ambito dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - E.N.C.I., e ne riconoscono integralmente lo Statuto.

Articolo 2
Il Consiglio del Club Italiano del Molosso può autorizzare la costituzione di una o più "Sezioni di razza" per propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno dieci soci C.I.M..
Tale richiesta verrà poi sottoposta a relativa votazione, all'Assemblea dei soci C.I.M., che potrà essere indetta anche in via straordinaria.
Le "Sezioni di Razza" mirano a svolgere ogni azione atta a migliorare, incrementare e valorizzare le razze tutelate e potenziare la selezione e l'allevamento.

Articolo 2 bis
Le "Sezioni di Razza" potranno essere costituite anche raggruppando in un'unica "Sezione" più razze tra quelle tutelate dal C.I.M..

Articolo 3
Possono far parte delle "Sezioni di Razza" tutti i soci regolarmente iscritti al C.I.M. che dichiarano per iscritto di voler appartenere alle "Sezioni di Razza" accettando di rispettarne il Regolamento.
L'iscrizione alla "Sezione di Razza" può avvenire contestualmente all'iscrizione al C.I.M. o successivamente, comunque secondo le modalità dello Statuto C.I.M..

Articolo 4
Ogni iscritto alle "Sezioni di Razza" può essere iscritto anche ad altre sezioni di razza. Gli iscritti alle "Sezioni di Razza" che cessano per qualsiasi motivo di essere soci C.I.M. cessano automaticamente l'iscrizione alla "Sezione di Razza" .

Articolo 5
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nella partecipazione alla vita sociale e possono collaborare al conseguimento dei fini della "Sezione di Razza".

Articolo 6
Organi sociali della "Sezione di Razza" sono: - L'Assemblea Generale dei Soci della Sezione -11 Presidente del Comitato Direttivo
-Il Vice Presidente del Comitato Direttivo -Il Comitato Direttivo

Articolo 6 bis
Gli Organi Sociali delle "Sezioni di Razza" che raggruppano più razze sono: - L'Assemblea Generale dei Soci della Sezione -Il Presidente del Comitato Direttivo
-Uno o più Vice Presidenti del Comitato Direttivo -Il Comitato Difettivo
Sarà nominato Presidente del Comitato Direttivo il Consigliere C.I.M. in carica che che rappresenti la razza numericamente più rilevante tra quelle appartenenti alla Sezione.
Sarà nominato un Vice Presidente per ogni razza appartenente alla Sezione, preferibilmente tra i Consiglieri C.I.M. in carica.

Articolo 7
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale salvo quanto previsto dall'articolo 14.

Articolo 8
L'Assemblea Generale dei Soci della "Sezione di Razza" è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale C.I.M. per l'anno in corso.
Ogni socio ha diritto di voto e ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata.

Articolo 9
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza": - elegge i componenti il Comitato Direttivo
-elegge il Presidente il Comitato Direttivo,come al 20 comma dell'art. 12 -propone i candidati della "Sezione di razza" per il Consiglio Direttivo C.I.M. - delibera sulle modifiche al Regolamento in vigore
-delibera su quanto altro venga proposto all'ordine del giorno.

Articolo 10
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza" si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi.
In via straordinaria l'Assemblea può riunirsi in qualunque altro momento su proposta del Comitato Difettivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato per posta ai
soci almeno 15 giorni prima, indicando data, luogo e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o
per delega, la metà più uno dei soci.
Trascorsa un' ora l'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Articolo 11
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza" è presieduta dal Presidente del Comitato Difettivo, oppure in sua assenza dal Vice Presidente.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell' ordine del giorno, nominare tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire il conto dei risultati delle votazioni.
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza" si pronuncia a maggioranza
dei voti dei presenti.
In caso di parità si procederà ad altra immediata votazione sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Articolo 12
Il socio della "Sezione di Razza" che sia già nominato consigliere C.I.M. e che candidandosi risulti avere maggior numero di voti rispetto ad altri soci della "Sezione di Razza" assume la carica di Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza", salvo quanto previsto dall'art. 6 bis.
Nel caso il Presidente della "Sezione di Razza" rinunci alla carica assegnatagli,
questa passa automaticamente al successivo Consigliere C.I.M. facente parte della stessa "Sezione di Razza".
Qualora non sia eletto nel Consiglio C.I.M. alcun socio della "Sezione di Razza"
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di razza" eleggerà il Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" tra i consiglieri C.I.M. in carica.

Articolo 13
Il Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza", ha la rappresentanza della Sezione sia nei rapporti interni che con quelli esterni ed ha il compito di provvedere affinché vengano attuate le proposte deliberate dal Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" e dall'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza".
Il Presidente ha altresì il compito di relazionare al Comitato Direttivo e
all' Assemblea Generale della "Sezione di Razza" anche sui motivi di mancata attuazione, da parte del Direttivo C.I.M., delle suddette proposte.

Articolo 14
In caso di cessazione del mandato di Consigliere C.I.M., il Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" decadrà automaticamente dalla carica.
Assumerà la Presidenza "ad interim" il Vice Presidente in carica, limitando i suoi poteri alla gestione ordinaria e garantendo cosi le normali funzioni del Comitato Direttivo [mo alla nomina del nuovo Presidente che avverrà all'Assemblea dei soci della "Sezione di Razza".
Tale Assemblea dovrà essere convocata entro il termine massimo di 30 giorni dal Vice Presidente e, nelle more della designazione di altro Presidente, dovrà eleggere il Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" tra i Consiglieri C.I.M. in carica, per mantenere il collegamento tra il Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" ed il Consiglio Direttivo del C.I.M..

Articolo 15
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente (titolare di affisso di razza e Consigliere C.I.M.) e da 4 (di cui 2 titolari o contitolari di affisso di
razza)componenti eletti dall'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza" con le seguenti specifiche modalità:
l) in sede di apertura dell' Assemblea Generale dovranno essere esposte, in forma scritta, le candidature. Dette candidature dovranno contenere i dati relativi alla carica da ricoprire ed in particolare se il candidato è titolare o contitolare di affisso di razza riconosciuto E.N.C.I.;
2) a seguito di elezioni assumeranno la carica di componente il Comitato Direttivo 3 soci allevatori titolari di affisso di razza e 2 soci non titolari di affisso, che avranno conseguito il maggior numero di voti dall'Assemblea Generale nell' ambito della propria categoria;
3) ogni socio può esprimere sulla scheda di votazione fino ad un massimo di 3 diverse preferenze per i candidati titolari di affisso e fino ad un massimo di 2 preferenze per i candidati non titolari di affisso;
4) qualora non risultasse disponibile un sufficiente numero di soci nell'ambito delle categorie, di cui al punto precedente, per il Comitato Difettivo si procederà a "cascata", fino alla copertura totale dei seggi;
5) qualora non risultasse possibile la copertura dei seggi l'Assemblea procederà ad ulteriori elezioni, previo ampliamento delle candidature, nella stessa seduta e con le modalità di cui al presente articolo;
6) qualora ancora non risultasse possibile la copertura dei seggi in alcuna maniera l'Assemblea si riunirà in altra seduta, da tenersi entro il periodo massimo di quindici giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti al numero totale dei seggi;
7) qualora ancora non risultasse la copertura dei seggi in alcuna maniera, l'Assemblea procederà alla costituzione del Comitato Difettivo con i soci che ,candidandosi, si renderanno disponibili;
8) i soci titolari o contitolari di affisso di razza potranno candidarsi esclusivamente per la parte del Comitato Direttivo a loro riservata dal presente regolamento;
9) qualora risultassero eletti contitolari del medesimo affisso sarà nominato soltanto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze;
10) tutte le esposte operazioni verranno verificate dagli scrutatori. Il Presidente comW1icherà i risultati all'Assemblea.

Articolo 16
Il Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" delibera su:
- l'utilizzo dei fondi a disposizione della Sezione, come al successivo art. 20 -i rendiconti preventivi e consuntivi.
Al Comitato Direttivo spettano inoltre i poteri di indirizzo, di programmazione e decisionali riguardo le attività della Sezione, di divulgazione e informazione sulla razza, di coordinamento tra i soci della Sezione, di cooperazione con altri sodalizi di
razza.
Al Comitato Direttivo spetta la scelta dei giudici per le mostre speciali e i raduni, rispettando la regola che un giudice può giudicare una sola volta all'anno una speciale o un raduno.
I giudici scelti verranno interpellati dal C.I.M. e non dalla "Sezione di razza".
Il Comitato Direttivo è tenuto ad inviare al C.I.M. i risultati delle speciali e dei raduni per la loro pubblicazione.

Articolo 17
Entro 30 giorni dal suo insediamento il Comitato Direttivo nomina: -il Vice Presidente eletto tra i componenti del Comitato Direttivo;
-il Segretario della Sezione tra i Soci della stessa
E' comunque facoltà del Comitato Direttivo delegare, a suo insindacabile giudizio,
a soci della Sezione incarichi particolari, ritenuti necessari al raggiungimento degli scopi sociali, nonché di formare commissioni di lavoro e sceglierne il responsabile ed i componenti tra i soci della Sezione.

Articolo 18
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza del Comitato Direttivo, mediante avviso scritto di convocazione inviato almeno 10 giorni prima della data di riunione.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o dal componente più anziano di età. Le riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo. Non sono ammesse presenze per delega.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei presenti, nel caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19
I componenti il Comitato Direttivo che non interverranno , senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadranno dalla carica.

Articolo 20
Le disponibilità di cassa della "Sezione di Razza" sono contenute in un fondo di dotazione il cui utilizzo è a discrezione del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" che risulta cosi costituito: - dall' apporto volontario dei soci;
-dal sostegno volontario dei non soci amanti della razza rappresentata;
-dal contributo, facoltativo e discrezionale, messo a disposizione dal Consiglio Direttivo del C.I.M.;
-da tutti i proventi di natura pubblicitaria, promozionale o di altro titolo, ma che comunque siano destinati al finanziamento della "Sezione di Razza". Si precisa che i proventi di natura pubblicitaria e promozionale pubblicati sul Bollettino del Club appartengono allo stesso e che sarà a discrezione del Consiglio mettere a disposizione una quota per il fondo delle "Sezioni di Razza".

Articolo 21
Il C.I.M. mette a disposizione delle "Sezioni di Razza" le ultime pagine del Bollettino del Club, per articoli e argomentazioni inerenti le razze rappresentate.
Tutto il materiale, prima di essere pubblicato, dovrà essere visionato dal Presidente del C.I.M.. E' fatto divieto di pubblicare sul Bollettino lettere o articoli offensivi nei confronti di persone, giudici o soci.

Articolo 21 bis
Con riferimento a quanto previsto all'art. 21, lo comma, si precisa quanto segue:
- è cura di ogni Sezione predisporre ed inoltrare alla Redazione del C.I.M., ai fini dell'inserimento nella pubblicazione quadrimestrale del Club, il materiale inerente la sezione di razza.
-I risultati di mostre speciali e raduni, saranno inseriti nelle pagine a disposizione delle sezioni di razza. Il Responsabile, a ciò incaricato, dovrà farli pervenire alla Redazione, nei termini con la stessa convenuti, a mezzo e-mail o su dischetto.
Con la stessa modalità dovranno essere comunicati gli scritti riguardanti la sezione. - Nello spazio dedicato, di cui sopra, potranno essere pubblicate le foto dei soggetti vincitori di mostre speciali e raduni, Campioni Italiani, Internazionali e Mondiali, o di altre importanti manifestazioni in Italia e all'Estero.
- E' affidata alla sezione di razza la comunicazione a riviste specializzate dei risultati conseguiti dalla propria sezione in mostre speciali e raduni.
-La Segreteria della sezione dovrà essere affidata a persona in possesso ed in grado di utilizzare un pc.
-Il Club Italiano del Molosso ravvisa l'opportunità che la sezione sia "visibile" nell'ambito delle diverse Manifestazioni sportive.
Pertanto, auspica che almeno due incaricati si rendano disponibili a gestire un piccolo spazio dedicato a fornire infont1azioni, ricevere iscrizioni etc.

Articolo 22
E' compito della "Sezione di Razza" accogliere le iscrizioni dei soci e successivamente trasmetterle in elenco al C.I.M. allegando il relativo importo.
Le tessere verranno rilasciate direttamente dal C.I.M. previa apposizione del timbro attestante l'appartenenza alla sezione prescelta.

Articolo 23
Per le norme disciplinari la "Sezione di Razza" si attiene all'art. 23 dello Statuto C.I.M. e ne demanda la competenza al Comitato Direttivo.

Articolo 24
Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento ci si attiene allo Statuto del C.I.M.
 

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C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
con sede a Milano

STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. l - E' costituita, con sede in Milano viale Corsica, 20 c/o ENCI, l'associazione specializzata denominata C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO. L'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO e' associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le detennine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI. L'associazione C.I.M. CLUB\ ITALIANO DEL MOLOSSO ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, fo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze Bullmastiff, , Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff e Tosa Inu, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario Straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo. L'associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'associazione ha l'onere: di dare riscontro, di norna entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI; di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine, di ottenerne la ratifica dall'ENCI

Art.2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione: a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza Bullmastiff, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff e Tosa Inu ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENcf: con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.
SOCI
Art.3 - Possono essere soci del C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Bullmastiff, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff e Tosa Inu e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art.4 -I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione o in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività di sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci- onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione e
i propri soci e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Art.5 - Per far parte in qualità di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea. Su ciascuna domanda decide il consiglio direttivo il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non e' tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al presidente dell'associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art.6 - L'assembea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'associazione dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non e' rivalutabile, ne' rimborsabile ed e' intrasmissibile ai terzi.

Art.7 - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art.8 - La qualità di socio si perde: a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7; b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno; c) per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non e' esonerato dagli impegni assunti.

Art.9 - L' esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI
Art. 10 -Sono organi della società
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'ENCI;
c) il presidente;
d) il comitato probiviri;
e) il collegio sindacale o dei revisori dei conti;
f) il comitato tecnico (solo eventualmente per delibera dell'assemblea dei soci)

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11 - L'assemblea generale e' composta dai soci in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non e' ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulla deleghe ne' e consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art. 12 - L'assemblea generale dei soci e' presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell' ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione e' nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art.13 - L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in Italia entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione e' annunciata dal presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea e' valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola senza però diritto di voto

Art.14 - L'assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci precisa nell'art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale
Spetta inoltre all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti

CONSIGLIO
Art. 15 -Il Consiglio Direttivo e' composto di sette consiglieri eletti dall'assemblea generale fra i soci. Un consigliere e' nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere cosi nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio

Art. 16 -Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci e' responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc

Art. 17 -Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del presidente e di uno (o due) vice presidenti dell' Associazione, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri, segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro..

Art. 18 -Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio e' presieduto dal presidente o in sua assenza, dal vice presidente o qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando e' presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica

IL PRESIDENTE
Art. 19 -Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 20 - Il patrimonio della società e' costituito:
a) dei beni mobili e immobili;
b) delle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo;
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo

Art21 - L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI. e gli utili e gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile e' affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI
Art. 23 - Ogni socio e'tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei probiviri dell'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado e' amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei probiviri dell'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell'ENCI. Il socio che trasgredisca agli obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'associazione e' passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo e' formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale dei soci fra i soci che non ric6pI,ano già la carica di consigliere. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea. che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri che si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il presidente dell'associazione. In caso di mancanze gravi il consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia. abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che e' appellabile. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci che si pronunci era.
L'Associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci. dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI. I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un proprio socio, che sia iscritto all'associazione, saranno adottati anche da questa.
SCIOGLIMENTO
Art. 23 bis - La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con [matità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge -
~ VARIE
Art. 24 - Tutte le cariche in seno alla Associazione sono gratuite

Art. 25 - Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal consiglio dell' associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve ' essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da un'assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'associazione, prima di essere presentate all'assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art. 27 - Per quanto non e' previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle nonne vigenti di legge ed ai principi generali di diritto


 

 

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