|
|

REGOLAMENTO DELLE
SEZIONI DI RAZZA
Articolo 1
Le "sezioni di razza" fanno parte integrante del del Club
Italiano del Molosso-C.I.M., nell'ambito dell'Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana - E.N.C.I., e ne riconoscono
integralmente lo Statuto.
Articolo 2
Il Consiglio del Club Italiano del Molosso può autorizzare
la costituzione di una o più "Sezioni di razza" per propria
iniziativa o su richiesta scritta di almeno dieci soci C.I.M..
Tale richiesta verrà poi sottoposta a relativa votazione,
all'Assemblea dei soci C.I.M., che potrà essere indetta anche in
via straordinaria.
Le "Sezioni di Razza" mirano a svolgere ogni azione atta a
migliorare, incrementare e valorizzare le razze tutelate e
potenziare la selezione e l'allevamento.
Articolo 2 bis
Le "Sezioni di Razza" potranno essere costituite anche
raggruppando in un'unica "Sezione" più razze tra quelle tutelate
dal C.I.M..
Articolo 3
Possono far parte delle "Sezioni di Razza" tutti i soci
regolarmente iscritti al C.I.M. che dichiarano per iscritto di
voler appartenere alle "Sezioni di Razza" accettando di
rispettarne il Regolamento.
L'iscrizione alla "Sezione di Razza" può avvenire
contestualmente all'iscrizione al C.I.M. o successivamente,
comunque secondo le modalità dello Statuto C.I.M..
Articolo 4
Ogni iscritto alle "Sezioni di Razza" può essere iscritto
anche ad altre sezioni di razza. Gli iscritti alle "Sezioni di
Razza" che cessano per qualsiasi motivo di essere soci C.I.M.
cessano automaticamente l'iscrizione alla "Sezione di Razza" .
Articolo 5
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nella
partecipazione alla vita sociale e possono collaborare al
conseguimento dei fini della "Sezione di Razza".
Articolo 6
Organi sociali della "Sezione di Razza" sono: - L'Assemblea
Generale dei Soci della Sezione -11 Presidente del Comitato
Direttivo
-Il Vice Presidente del Comitato Direttivo -Il Comitato
Direttivo
Articolo 6 bis
Gli Organi Sociali delle "Sezioni di Razza" che raggruppano più
razze sono: - L'Assemblea Generale dei Soci della Sezione -Il
Presidente del Comitato Direttivo
-Uno o più Vice Presidenti del Comitato Direttivo -Il Comitato
Difettivo
Sarà nominato Presidente del Comitato Direttivo il Consigliere
C.I.M. in carica che che rappresenti la razza numericamente più
rilevante tra quelle appartenenti alla Sezione.
Sarà nominato un Vice Presidente per ogni razza appartenente
alla Sezione, preferibilmente tra i Consiglieri C.I.M. in
carica.
Articolo 7
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale salvo quanto
previsto dall'articolo 14.
Articolo 8
L'Assemblea Generale dei Soci della "Sezione di Razza" è
composta dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale
C.I.M. per l'anno in corso.
Ogni socio ha diritto di voto e ha facoltà di farsi
rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega
scritta e firmata.
Articolo 9
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza": -
elegge i componenti il Comitato Direttivo
-elegge il Presidente il Comitato Direttivo,come al 20 comma
dell'art. 12 -propone i candidati della "Sezione di razza" per
il Consiglio Direttivo C.I.M. - delibera sulle modifiche al
Regolamento in vigore
-delibera su quanto altro venga proposto all'ordine del giorno.
Articolo 10
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza" si
riunisce in via ordinaria ogni tre mesi.
In via straordinaria l'Assemblea può riunirsi in qualunque altro
momento su proposta del Comitato Difettivo, oppure quando ne sia
fatta domanda scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto
inviato per posta ai
soci almeno 15 giorni prima, indicando data, luogo e ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti
presente, di persona o
per delega, la metà più uno dei soci.
Trascorsa un' ora l'Assemblea è valida in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la
parola, senza però diritto di voto.
Articolo 11
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza" è
presieduta dal Presidente del Comitato Difettivo, oppure in sua
assenza dal Vice Presidente.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell' ordine
del giorno, nominare tra i presenti tre scrutatori, cui spetta
verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai
soci ed eseguire il conto dei risultati delle votazioni.
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di Razza" si
pronuncia a maggioranza
dei voti dei presenti.
In caso di parità si procederà ad altra immediata votazione sino
al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Articolo 12
Il socio della "Sezione di Razza" che sia già nominato
consigliere C.I.M. e che candidandosi risulti avere maggior
numero di voti rispetto ad altri soci della "Sezione di Razza"
assume la carica di Presidente del Comitato Direttivo della
"Sezione di Razza", salvo quanto previsto dall'art. 6 bis.
Nel caso il Presidente della "Sezione di Razza" rinunci alla
carica assegnatagli,
questa passa automaticamente al successivo Consigliere C.I.M.
facente parte della stessa "Sezione di Razza".
Qualora non sia eletto nel Consiglio C.I.M. alcun socio della
"Sezione di Razza"
L'Assemblea Generale dei soci della "Sezione di razza" eleggerà
il Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza"
tra i consiglieri C.I.M. in carica.
Articolo 13
Il Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di
Razza", ha la rappresentanza della Sezione sia nei rapporti
interni che con quelli esterni ed ha il compito di provvedere
affinché vengano attuate le proposte deliberate dal Comitato
Direttivo della "Sezione di Razza" e dall'Assemblea Generale dei
soci della "Sezione di Razza".
Il Presidente ha altresì il compito di relazionare al Comitato
Direttivo e
all' Assemblea Generale della "Sezione di Razza" anche sui
motivi di mancata attuazione, da parte del Direttivo C.I.M.,
delle suddette proposte.
Articolo 14
In caso di cessazione del mandato di Consigliere C.I.M., il
Presidente del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza"
decadrà automaticamente dalla carica.
Assumerà la Presidenza "ad interim" il Vice Presidente in
carica, limitando i suoi poteri alla gestione ordinaria e
garantendo cosi le normali funzioni del Comitato Direttivo [mo
alla nomina del nuovo Presidente che avverrà all'Assemblea dei
soci della "Sezione di Razza".
Tale Assemblea dovrà essere convocata entro il termine massimo
di 30 giorni dal Vice Presidente e, nelle more della
designazione di altro Presidente, dovrà eleggere il Presidente
del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" tra i
Consiglieri C.I.M. in carica, per mantenere il collegamento tra
il Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" ed il Consiglio
Direttivo del C.I.M..
Articolo 15
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente (titolare di
affisso di razza e Consigliere C.I.M.) e da 4 (di cui 2 titolari
o contitolari di affisso di
razza)componenti eletti dall'Assemblea Generale dei soci della
"Sezione di Razza" con le seguenti specifiche modalità:
l) in sede di apertura dell' Assemblea Generale dovranno essere
esposte, in forma scritta, le candidature. Dette candidature
dovranno contenere i dati relativi alla carica da ricoprire ed
in particolare se il candidato è titolare o contitolare di
affisso di razza riconosciuto E.N.C.I.;
2) a seguito di elezioni assumeranno la carica di componente il
Comitato Direttivo 3 soci allevatori titolari di affisso di
razza e 2 soci non titolari di affisso, che avranno conseguito
il maggior numero di voti dall'Assemblea Generale nell' ambito
della propria categoria;
3) ogni socio può esprimere sulla scheda di votazione fino ad un
massimo di 3 diverse preferenze per i candidati titolari di
affisso e fino ad un massimo di 2 preferenze per i candidati non
titolari di affisso;
4) qualora non risultasse disponibile un sufficiente numero di
soci nell'ambito delle categorie, di cui al punto precedente,
per il Comitato Difettivo si procederà a "cascata", fino alla
copertura totale dei seggi;
5) qualora non risultasse possibile la copertura dei seggi
l'Assemblea procederà ad ulteriori elezioni, previo ampliamento
delle candidature, nella stessa seduta e con le modalità di cui
al presente articolo;
6) qualora ancora non risultasse possibile la copertura dei
seggi in alcuna maniera l'Assemblea si riunirà in altra seduta,
da tenersi entro il periodo massimo di quindici giorni per
l'elezione dei consiglieri mancanti al numero totale dei seggi;
7) qualora ancora non risultasse la copertura dei seggi in
alcuna maniera, l'Assemblea procederà alla costituzione del
Comitato Difettivo con i soci che ,candidandosi, si renderanno
disponibili;
8) i soci titolari o contitolari di affisso di razza potranno
candidarsi esclusivamente per la parte del Comitato Direttivo a
loro riservata dal presente regolamento;
9) qualora risultassero eletti contitolari del medesimo affisso
sarà nominato soltanto il candidato che avrà conseguito il
maggior numero di preferenze;
10) tutte le esposte operazioni verranno verificate dagli
scrutatori. Il Presidente comW1icherà i risultati all'Assemblea.
Articolo 16
Il Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" delibera su:
- l'utilizzo dei fondi a disposizione della Sezione, come al
successivo art. 20 -i rendiconti preventivi e consuntivi.
Al Comitato Direttivo spettano inoltre i poteri di indirizzo, di
programmazione e decisionali riguardo le attività della Sezione,
di divulgazione e informazione sulla razza, di coordinamento tra
i soci della Sezione, di cooperazione con altri sodalizi di
razza.
Al Comitato Direttivo spetta la scelta dei giudici per le mostre
speciali e i raduni, rispettando la regola che un giudice può
giudicare una sola volta all'anno una speciale o un raduno.
I giudici scelti verranno interpellati dal C.I.M. e non dalla
"Sezione di razza".
Il Comitato Direttivo è tenuto ad inviare al C.I.M. i risultati
delle speciali e dei raduni per la loro pubblicazione.
Articolo 17
Entro 30 giorni dal suo insediamento il Comitato Direttivo
nomina: -il Vice Presidente eletto tra i componenti del Comitato
Direttivo;
-il Segretario della Sezione tra i Soci della stessa
E' comunque facoltà del Comitato Direttivo delegare, a suo
insindacabile giudizio,
a soci della Sezione incarichi particolari, ritenuti necessari
al raggiungimento degli scopi sociali, nonché di formare
commissioni di lavoro e sceglierne il responsabile ed i
componenti tra i soci della Sezione.
Articolo 18
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni
quattro mesi e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno il
Presidente o la maggioranza del Comitato Direttivo, mediante
avviso scritto di convocazione inviato almeno 10 giorni prima
della data di riunione.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal
Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o dal
componente più anziano di età. Le riunioni sono valide quando
sono presenti la maggioranza dei componenti il Comitato
Direttivo. Non sono ammesse presenze per delega.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei presenti,
nel caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Articolo 19
I componenti il Comitato Direttivo che non interverranno ,
senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadranno
dalla carica.
Articolo 20
Le disponibilità di cassa della "Sezione di Razza" sono
contenute in un fondo di dotazione il cui utilizzo è a
discrezione del Comitato Direttivo della "Sezione di Razza" che
risulta cosi costituito: - dall' apporto volontario dei soci;
-dal sostegno volontario dei non soci amanti della razza
rappresentata;
-dal contributo, facoltativo e discrezionale, messo a
disposizione dal Consiglio Direttivo del C.I.M.;
-da tutti i proventi di natura pubblicitaria, promozionale o di
altro titolo, ma che comunque siano destinati al finanziamento
della "Sezione di Razza". Si precisa che i proventi di natura
pubblicitaria e promozionale pubblicati sul Bollettino del Club
appartengono allo stesso e che sarà a discrezione del Consiglio
mettere a disposizione una quota per il fondo delle "Sezioni di
Razza".
Articolo 21
Il C.I.M. mette a disposizione delle "Sezioni di Razza" le
ultime pagine del Bollettino del Club, per articoli e
argomentazioni inerenti le razze rappresentate.
Tutto il materiale, prima di essere pubblicato, dovrà essere
visionato dal Presidente del C.I.M.. E' fatto divieto di
pubblicare sul Bollettino lettere o articoli offensivi nei
confronti di persone, giudici o soci.
Articolo 21 bis
Con riferimento a quanto previsto all'art. 21, lo comma, si
precisa quanto segue:
- è cura di ogni Sezione predisporre ed inoltrare alla Redazione
del C.I.M., ai fini dell'inserimento nella pubblicazione
quadrimestrale del Club, il materiale inerente la sezione di
razza.
-I risultati di mostre speciali e raduni, saranno inseriti nelle
pagine a disposizione delle sezioni di razza. Il Responsabile, a
ciò incaricato, dovrà farli pervenire alla Redazione, nei
termini con la stessa convenuti, a mezzo e-mail o su dischetto.
Con la stessa modalità dovranno essere comunicati gli scritti
riguardanti la sezione. - Nello spazio dedicato, di cui sopra,
potranno essere pubblicate le foto dei soggetti vincitori di
mostre speciali e raduni, Campioni Italiani, Internazionali e
Mondiali, o di altre importanti manifestazioni in Italia e
all'Estero.
- E' affidata alla sezione di razza la comunicazione a riviste
specializzate dei risultati conseguiti dalla propria sezione in
mostre speciali e raduni.
-La Segreteria della sezione dovrà essere affidata a persona in
possesso ed in grado di utilizzare un pc.
-Il Club Italiano del Molosso ravvisa l'opportunità che la
sezione sia "visibile" nell'ambito delle diverse Manifestazioni
sportive.
Pertanto, auspica che almeno due incaricati si rendano
disponibili a gestire un piccolo spazio dedicato a fornire
infont1azioni, ricevere iscrizioni etc.
Articolo 22
E' compito della "Sezione di Razza" accogliere le iscrizioni
dei soci e successivamente trasmetterle in elenco al C.I.M.
allegando il relativo importo.
Le tessere verranno rilasciate direttamente dal C.I.M. previa
apposizione del timbro attestante l'appartenenza alla sezione
prescelta.
Articolo 23
Per le norme disciplinari la "Sezione di Razza" si attiene
all'art. 23 dello Statuto C.I.M. e ne demanda la competenza al
Comitato Direttivo.
Articolo 24
Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente
Regolamento ci si attiene allo Statuto del C.I.M.
****************************************************************************
C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
con sede a Milano
STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. l - E' costituita, con sede in Milano viale Corsica, 20 c/o
ENCI, l'associazione specializzata denominata C.I.M. CLUB
ITALIANO DEL MOLOSSO. L'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL
MOLOSSO e' associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e
le detennine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le
saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza,
controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.
L'associazione C.I.M. CLUB\ ITALIANO DEL MOLOSSO ha come scopo
il miglioramento genetico delle popolazioni, fo studio, la
valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze
Bullmastiff, , Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff,
Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff e Tosa
Inu, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica
affidati dall’ ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla
Commissione tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro
Genealogico. A tal fine l'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL
MOLOSSO fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla
situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione
che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L'associazione
C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO riconosce il potere di
indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI,
ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario
Straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro
provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto
previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento
di Attuazione del medesimo. L'associazione presta all'ENCI piena
collaborazione; in particolare, il Presidente dell'associazione
ha l'onere: di dare riscontro, di norna entro quindici giorni,
alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le
variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione
di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì
gli atti adottati dall'associazione in merito alla disciplina e
organizzazione delle attività zootecniche al fine, di ottenerne
la ratifica dall'ENCI
Art.2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra
l'associazione: a) propaganda la divulgazione ed il
miglioramento della razza Bullmastiff, Dogue de Bordeaux, Fila
Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo,
Tibetan Mastiff e Tosa Inu ed assiste, nei limiti delle proprie
possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano
un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi
anzidetti; b) organizza manifestazioni, direttamente o in
collaborazione con l'ENcf: con le società cinofile da questo
riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate,
anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo
l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel
quadro e con la disciplina da questi stabilite.
SOCI
Art.3 - Possono essere soci del C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che
abbiano interesse verso il miglioramento della razza Bullmastiff,
Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei
Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff e Tosa Inu e la cui
domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal
presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art.4 -I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I
loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione o in
conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali è
diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto
i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di
tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività di sodalizio.
Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai
soci- onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al
pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci
di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno
diritto di godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei
limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti
temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra
l'associazione e
i propri soci e con l'uguale possibilità di partecipare alle
manifestazioni dalla stessa promosse.
Art.5 - Per far parte in qualità di socio della associazione
occorre avanzare domanda scritta e firmata. In tale domanda deve
anche essere precisato che il richiedente si impegna ad
accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina
relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate
dal consiglio o dall'assemblea. Su ciascuna domanda decide il
consiglio direttivo il quale, in caso di mancata accettazione
della stessa, non e' tenuto ad indicare i motivi della propria
decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo
entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza
presentata al presidente dell'associazione, che ha cura di
portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel
corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal
Consiglio Direttivo neoeletto.
Art.6 - L'assembea generale dei soci stabilisce con propria
deliberazione la misura delle quote annuali dovute
all'associazione dai soci. La quota sociale annualmente versata
dai soci a titolo di contributo associativo non e' rivalutabile,
ne' rimborsabile ed e' intrasmissibile ai terzi.
Art.7 - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo
vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti
per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il
31 ottobre.
Art.8 - La qualità di socio si perde: a) per dimissioni
presentate nei modi previsti dall'art. 7; b) per morosità, che
potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo
marzo di ogni anno; c) per espulsione, deliberata dall'assemblea
generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi
causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo,
ma non e' esonerato dagli impegni assunti.
Art.9 - L' esercizio dei diritti sociali spetta ai soci
regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota
sociale per l'anno in corso.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 -Sono organi della società
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un
consigliere nominato dall'ENCI;
c) il presidente;
d) il comitato probiviri;
e) il collegio sindacale o dei revisori dei conti;
f) il comitato tecnico (solo eventualmente per delibera
dell'assemblea dei soci)
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11 - L'assemblea generale e' composta dai soci in regola
col versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena
attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità
associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può
farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega
scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due
deleghe. Non e' ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono
essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che
l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o
cancellazioni sulla deleghe ne' e consentito che un socio
delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Art. 12 - L'assemblea generale dei soci e' presieduta dal
presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio
chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia
inizio la discussione dell' ordine del giorno, eleggere fra i
presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei
voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora
abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei
risultati. L'assemblea generale dei soci si pronuncia a
maggioranza di voti; in caso di parità la decisione e' nulla per
cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà
essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di
maggioranza.
Art.13 - L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una
volta all'anno in Italia entro il mese di marzo per
l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e per
l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso. In
via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data,
allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia
fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio
sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione e' annunciata dal presidente con l'invio per
posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono
essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato
per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la
data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del
giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione
allorché risulta presente di persona o per delega, almeno la
metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora
da quella indicata nell'invito, l'assemblea e' valida in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci
onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola
senza però diritto di voto
Art.14 - L'assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto
economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle
categorie dei soci precisa nell'art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che
non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale
Spetta inoltre all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri
e i sindaci effettivi e supplenti
CONSIGLIO
Art. 15 -Il Consiglio Direttivo e' composto di sette consiglieri
eletti dall'assemblea generale fra i soci. Un consigliere e'
nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla
durata del consiglio Direttivo, fino alla successiva
sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere cosi nominato
deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento
dell'associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli
vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello
Statuto Sociale dell'ENCI. I membri del consiglio durano in
carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora
durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno
o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea
nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro
volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero
rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare,
invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si
intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno
entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione
dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del
consiglio
Art. 16 -Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi
statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea
generale dei soci e' responsabile dell'amministrazione sociale,
approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e
finanziari decide sulle domande di ammissione di nuovi soci,
indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli
uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina
e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le
remunerazioni ecc
Art. 17 -Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del
presidente e di uno (o due) vice presidenti dell' Associazione,
di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il
Presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i
consiglieri, segretari ed il cassiere possono anche non essere
membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una
remunerazione per il loro lavoro..
Art. 18 -Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro
mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il
presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio
dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal
presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il
consiglio e' presieduto dal presidente o in sua assenza, dal
vice presidente o qualora questi mancassero dal consigliere più
anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando e' presente
la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del
consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla
carica
IL PRESIDENTE
Art. 19 -Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'associazione sia nei rapporti interni che in quelli
esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni
del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica alla
osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina
sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del
consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia
essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua
prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il
presidente e' sostituito dal vice presidente. In caso di sue
dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo
presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal
consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché
socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di
consiglio, ma senza diritto di voto
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 20 - Il patrimonio della società e' costituito:
a) dei beni mobili e immobili;
b) delle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo
legittimo;
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo
Art21 - L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno
dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono
responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando
l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio
non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il
bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci
va trasmesso in copia all'ENCI. e gli utili e gli avanzi di
gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il
capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività
statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che
indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di
devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile e' affidata
ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti
dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre
anni solari e possono essere rieletti. L'assemblea generale dei
soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I
sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del
consiglio, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
Art. 23 - Ogni socio e'tenuto a rispettare il presente Statuto,
lo Statuto dell'ENCI, il relativo regolamento di attuazione,
tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia
e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei probiviri
dell'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO nonché alle
decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. La
giustizia disciplinare di primo grado e' amministrata dalla
Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle
ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello statuto
ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei
probiviri dell'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda
istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto
personalmente dall'appellante o dal suo procuratore da inviarsi
a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai
sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell'ENCI.
Il socio che trasgredisca agli obblighi o comunque con il suo
comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale
all'associazione e' passibile di sanzioni disciplinari
deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo e' formato da tre
membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea
generale dei soci fra i soci che non ric6pI,ano già la carica di
consigliere. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a
carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la
presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un
membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà
sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno
dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà
sostituito dal supplente sino alla prima riunione
dell'assemblea. che provvederà alla nomina definitiva. Le
denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto
e firmate al consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri
che si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver
contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un
termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie
giustificazioni e dopo di aver sentito il presidente
dell'associazione. In caso di mancanze gravi il consiglio potrà
in via provvisoria sospendere direttamente il socio
dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai
quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia. abbiano a
pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede
all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che e' appellabile.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può
adottare a carico di un socio sono: censura, sospensione fino ad
un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che
comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri
avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento
all'assemblea generale dei soci che si pronunci era.
L'Associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO ottempera e da
esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci.
dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.
I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un
proprio socio, che sia iscritto all'associazione, saranno
adottati anche da questa.
SCIOGLIMENTO
Art. 23 bis - La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei
revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla
legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale,
che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con [matità
analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
devoluzione imposta dalla legge -
~ VARIE
Art. 24 - Tutte le cariche in seno alla Associazione sono
gratuite
Art. 25 - Il presente statuto, dopo l'approvazione
dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto
immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere
proposta all'assemblea generale se non dal consiglio dell'
associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto
al voto in assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve '
essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai
proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie
dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da
un'assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi
diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'associazione,
prima di essere presentate all'assemblea, devono essere
comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva
approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello
Statuto Sociale dell'Ente stesso.
Art. 27 - Per quanto non e' previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle nonne vigenti di legge ed ai principi generali
di diritto
|
|